Statuto

Indice

Art. 1 - Costituzione

É costituita una Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda”, con sede principale nella provincia di Teramo e sede secondaria nella provincia di Pescara.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

  • assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
  • sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
  • sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
    diffondere la cultura tecnica c scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
  • stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

  • condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
  • condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
  • stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini
    a quelli della Fondazione;
  • costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  • promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall’attività della Fondazione;
  • svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

  • ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato
    all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato
    all’incremento del patrimonio;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività
    della Fondazione medesima;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e
    connesse.

 

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o dai membri del Consiglio di Indirizzo, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno
promosso la Fondazione:

  • una o più istituzioni di istruzione secondaria superiore, statale o
    paritaria, che in relazione all’art. 13 della legge n. 40/2007
    appartengano all’ordine tecnico o professionale, ubicate nella provincia
    di Teramo sede principale della Fondazione e nella provincia di Pescara,
    sede secondaria della Fondazione;
  • una o più strutture formative accreditate dalla Regione per l’alta
    formazione ubicate nella provincia di Teramo sede principale della
    Fondazione e nella provincia di Pescara, sede secondaria della
    Fondazione;
  • una o più imprese del settore produttivo e/o associazioni cui si
    riferiscono gli istituti tecnici superiori;
  • dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema
    della ricerca scientifica e tecnologica;
  • Ente locale provincia, comune;
  • altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni).

Possono divenire Fondatori, a seguito della delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.

I Fondatori dell’Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda sono:

  1. PROVINCIA DI TERAMO,
    con sede in Teramo, “Palazzo della Provincia”, alla Via G.Milli n. 2, codice fiscale 80001070673;
  2. COMUNE DI TERAMO,
    con sede in Teramo, Piazza Ercole Vincenzo Orsini n. 1, codice fiscale 00174750679;
  3. COMUNE DI GIULIANOVA,
    con sede in Giulianova (TE), Corso Garibaldi n. 119, codice fiscale 00114930670;
  4. FONDAZIONE TERCAS,
    con sede in Teramo, Largo Melatini nn. 17/23, codice fiscale 92011020671;
  5. CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO,
    con sede in Teramo, Via Savini nn. 48/50, codice fiscale 00127790673;
  6. CONFINDUSTRIA TERAMO – UNIONE DEGLI INDUSTRIALI,
    con sede in Teramo, Frazione Sant’Atto, Zona Industriale Servizi, codice fiscale 80002450676;
  7. AGIRE – AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA’ SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA,
    con sede in Teramo, Frazione Sant’Atto, Zona Industriale Servizi, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo 01776590679;
  8. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO,
    con sede in Teramo, Viale Crucioli n. 122, codice fiscale 92012890676;
  9. EVENTITALIA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA,
    con sede in Teramo, Via Isidoro e Lepido Facii snc, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo 01478970674 ;
  10. CONSORFORM – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA,
    con sede in Teramo, Via Molinari n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo 92007340679;
  11. CE.S.COT. ABRUZZO – CENTRO SVILUPPO COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO,
    associazione senza scopo di lucro, con sede in Pescara, Via Raiale n. 110-bis, codice fiscale 01330280684;
  12. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRINI-MARINO,
    con sede in Teramo, Via San Marino n. 12, codice fiscale 92039250672;
  13. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DI POPPA-ROZZI”, I.P.S.S.A.R.C.T.- I.P.S.A.A.,
    con sede in Teramo, Via Felice Barnabei n. 2, codice fiscale 80003110675;
  14. ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
    DELLA RISTORAZIONE, COMMERCIALI E TURISTICI “V. CROCETTI”
    ,
    con sede in Giulianova (TE), Via Bompadre, codice fiscale 91037940672, ora “I.I.S. “Crocetti-Cerulli””, con sede ove sopra;
  15. COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI TERAMO,
    con sede in Montorio al Vomano (TE), Viale Duca degli Abruzzi, codice fiscale 92006930678;
  16. LEADERCOOP FORMAZIONE S.R.L.,
    con sede in Teramo, Corso Michetti n. 35, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo 01744960673;
  17. FONDAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER
    IL MADE IN ITALY “SISTEMA MODA”
    ,
    con sede in Pescara, Piazza Italia n.30, codice fiscale 91108520684, riconosciuta come persona giuridica con Decreto del Prefetto della Provincia di Pescara in data 16 giugno 2011, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pescara – U.T.G., al n. 48;
  18. ENFAP – UIL ABRUZZO,
    con sede in Pescara (PE) via Tirino n.14, codice fiscale 91014150683;
  19. DE THOMAS S.R.L.,
    con sede in Pescara, Via Punta Penna n.53, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 01200590683.

L’ente di riferimento della fondazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” è l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRINI-MARINO di Teramo.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della
Fondazione:

  1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
  2. con l’attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
  3. con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti del presente Statuto, tra cui, in via
esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

 

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

 

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Indirizzo
  • la Giunta Esecutiva
  • il Presidente
  • il Comitato Tecnico Scientifico
  • l’Assemblea di Partecipazione
  • il Revisore dei Conti

Art. 10 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall’Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

  • stabilisce le linee guida delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
  • stabilisce i criteri ed i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell’articolo 7;
  • nomina dei due componenti della Giunta Esecutiva;
  • nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
  • nomina il Revisore dei Conti;
  • approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;
  • approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva;
  • delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
  • svolge le ulteriori funzioni statutarie.


A maggioranza assoluta, delibera:

  • la nomina del Presidente della Fondazione;
  • l’attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell’Articolo 7;
  • eventuali modifiche del presente Statuto;
  • lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva e l’Assemblea dei Partecipanti.
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per istaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall’Assemblea di Partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Tecnico o Professionale che ha promosso la costituzione
dell’Istituto Tecnico Superiore quale socio fondatore e un rappresentante legale dell’ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva.

I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione.

Provvede a presi porre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione.

Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Esso è composto da due sezioni, la prima per il settore Agroalimentare e la seconda per il settore Moda.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Indirizzo tra persone particolarmente qualificate nei settori d’interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di Partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta Esecutiva.

E’ presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l’anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull’amministrazione dell’ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25,26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l’esercizio dei poteri di controllo, l’organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall’adozione, le delibere concernenti l’amministrazione della Fondazione.

L’annullamento delle delibere, nei casi previsti dall’articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell’organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell’atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione sono
tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all’adozione degli atti previsti dall’articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento
dell’ente.

L’inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento dì scioglimento dell’amministrazione, di cui all’articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le
indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da
ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statuari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Scarica lo Statuto della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda”:

Statuto Fondazione ITS Teramo(.pdf)