Riconoscimento dei crediti

Regolamento per certificazione e riconoscimento crediti formativi

  • Per l’accesso alle Professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario e Perito industriale
    Si fa riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n. 328/2000, art.55, comma 3.
  • Per il conseguimento della laurea di 1° livello
    Si fa riferimento all’art. 14 della legge n. 240 del 30.12.2010 (Riforma dell’Università).

Accordi con le Università

A norma dell’art.7, comma 2, del d.PCM, gli ITS possono realizzare, per particolari figure, percorsi di sei semestri, semprechè previsti a livello nazionale.

La legge in materia di riorganizzazione delle università contiene apposite disposizioni riguardanti la possibilità di costituire “federazioni” tra ITS e università (legge di Riforma dell’Università art.3 comma 2) e il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS nell’ambito dei progetti attuati con l’università (art.4 comma 3).

Gli accordi con le università saranno, quindi, uno strumento essenziale per realizzare percorsi integrati, che vanno collegati, sin dal momento della loro progettazione, con le lauree di primo livello.